CONSULTA: SPETTA A REGIONI ISTITUIRE NUOVE SCUOLE PER L’INFANZIA
lunedì, marzo 21st, 2011(AGI) – Roma, 21 mar. – Spetta alle Regioni, e non allo Stato, “disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia”, nonche’ la composizione di queste ultime. E’ lo Stato, invece, a dover stabilire i criteri ai quali devono rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del primo ciclo. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente due ricorsi con cui la Regione Toscana e la Regione Piemonte avevano sollevato conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della presidenza del Consiglio in merito ad alcuni punti del Dpr 89/2009, inerente la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione”. Le due Regioni lamentavano la “lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle Regioni, in ragione della violazione dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonche’ dei principi di leale collaborazione e di sussidiarieta’”.
L’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell’infanzia gia’ esistenti “attiene -si legge nella sentenza n.92 depositata oggi- in maniera diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio”; un’attribuzione che la Consulta, gia’ nel 2009, ha riconosciuto “spettare al legislatore regionale, in quanto non riconducibile all’ambito delle norme generali sull’istruzione”. Dunque, “lo Stato ha invaso la competenza delle ricorrenti sul punto specifico di adattamento della rete scolastica alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio regionale”, osservano i giudici della Corte, sottolineando che, anche in merito alle disposizioni “chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell’utenza del servizio scolastico nei piccoli Comuni, con una valutazione che non puo’ prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le comunita’ locali di ridotte dimensioni, perche’ insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia”, e’ “del tutto ovvio che spetta alle Regioni, nell’esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta da rilevanti aspetti di competenza regionale, di carattere esclusivo, in tema di servizi sociali, l’adozione di misure volte alla riduzione del disagio di tali particolari utenti del servizio scolastico”. Infondate, invece, le doglianze relative ai criteri per le scuole del primo ciclo: “la disposizione impugnata -conclude la sentenza- puo’ essere ricondotta, per il suo contenuto sostanziale, all’attuazione di disposizioni che questa Corte ha riconosciuto come ascrivibili alla materia delle norme generali sull’istruzione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato”. (AGI) Oll
