SCUOLA: 80 ANNI DI 7 IN CONDOTTA, L’INCUBO DEI ‘GIANBURRASCA’
(AGI) – Roma, 28 ago. – Per ottant’anni e’ stato l’incubo dei ‘bulli’ di allora, piu’ simili a Gianburrasca che agli attuali micro-criminali, e la regola era molto piu’ severa. Il voto in condotta nella scuola italiana contava eccome, tanto che si veniva bocciati non solo con il cinque, come prevede il nuovo decreto firmato dal ministro Mariastella Gelmini, ma persino con il sette. La storia del temuto 7 in condotta prende piede addirittura nel 1923, con il regio decreto 1054/1923, il primo della riforma Gentile, che contiene un’affermazione di principio che viene replicata senza modifiche in altri regi decreti successivi relativi ai diversi ordini di scuola. All’art. 82 infatti si afferma che “la promozione e’ conferita agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o complessivamente in ciascun gruppo di materie affini ed otto decimi in condotta”. E’ la pietra miliare del metro di giudizio della nostra scuola per tutto il XX secolo: si viene bocciati con il 5 nelle singole discipline, o con il 7 in condotta. Questa norma non ha subito modifiche per oltre mezzo secolo. Per la scuola elementare e, successivamente, per la scuola media, il voto in condotta, secondo i regi decreti della riforma Gentile, aveva minor incidenza comportando, nei casi di minor gravita’, l’esame di riparazione in tutte le discipline di studio. Nel 1977 la legge 517 ha innovato completamente il sistema di valutazione. Il voto di condotta per la scuola elementare e per la scuole media scompare, mentre resta con piena efficacia per la scuola secondaria di secondo grado. Per questo settore scolastico la norma che richiede almeno otto decimi come voto di condotta per la promozione viene confermata nel Testo unico per l’istruzione varato nel 1994, all’art. 193 (”la promozione e’ conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta”). Con la riforma dell’autonomia scolastica vengono abrogate diverse norme di legge, tra cui anche l’articolo 193 del Testo unico. Lo dispone in tal senso l’art. 17 del regolamento dell’autonomia scolastica (Dpr 275/1999), con piena efficacia a cominciare dall’anno scolastico 2000-2001. Da quell’anno, quindi, anche per gli studenti della scuola secondaria di II grado, come era gia’ avvenuto circa un quarto di secolo prima per quelli delle scuole elementari e medie, il voto di condotta perde qualsiasi efficacia e non condiziona piu’ la promozione. Dopo otto anni, il ’si’ del Consiglio dei Ministri ripristina il voto in condotta, anche se meno severo: il 7 fara’ media e consentira’ di essere promossi, cosi’ come il 6, mentre lo spettro della bocciatura si materializzera’ per i ‘bulli’ puniti con un sonoro 5. (AGI)
Red/Pgi