CASSAZIONE:PROFESSORI SIANO TOLLERANTI CON ALUNNI ‘DIFFICILI’
(AGI) – Roma, 30 gen. – Di fronte ad un alunno difficile, che non si integra nella classe e, anzi, disturba il normale svolgimento delle lezioni, un professore deve sempre mantenere la pazienza e mostrare tolleranza. Lo sottolinea la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva riconosciuto la mancanza della “giusta causa” per le dimissioni presentate da un docente di lingua italiana presso una scuola media. L’insegnante aveva lasciato l’incarico a causa della condotta di uno studente, il quale si presentava come un ‘caso difficile’, vissuto fino a 5 anni di eta’ in una favela brasiliana e poi adottato da genitori italiani. Il ragazzo si era reso protagonista di diversi, gravi, episodi: aveva chiuso la classe gettando poi dalla finestra la chiave, dato un calcio ad un professore, lanciato un barattolo di vernice nel laboratorio di educazione tecnica, rivolto espressioni triviali e minacciato con un ombrello un altro docente. Il professore aveva lasciato la scuola dopo alcune divergenze con l’istituto relative proprio alle misure da adottare nei confronti dello studente, ritenendo che si dovessero mettere in atto accorgimenti per garantire l’ordinato svolgimento delle lezioni, nonche’ prendere provvedimenti di carattere disciplinare, posizione non condivisa dai dirigenti della scuola e da altri docenti.
La Suprema Corte (sezione lavoro, sentenza n.1988), ha rigettato il ricorso dell’insegnante, il quale chiedeva gli fosse corrisposta un’indennita’ sostitutiva del preavviso (concessagli dal giudice di primo grado, poi esclusa in appello). Secondo gli ‘ermellini’, infatti, giustamente la Corte territoriale ha ritenuto che “nel bagaglio professionale di ciascun docente di scuola media (soprattutto con riferimento alle problematiche disciplinari indotte dagli alunni della prima classe, spesso non ancora ben inquadrati al termine della scuola primaria) non potevano mancare doti di pazienza e tolleranza” oltre a “specifiche conoscenze psicopedagogiche dell’eta’ evolutiva”.
Uno dei compiti dell’istituzione scolastica e del corpo docente, si legge nella sentenza, e’ infatti quello di “assicurare, nella prima fase di ‘approccio’ degli alunni alla nuova realta’ in cui sono inseriti, oltre agli aspetti strettamente didattici, anche un graduale inserimento ed un crescente conformarsi dei comportamenti agli standards minimi necessari per un proficuo lavoro di apprendimento”. Opportunamente, quindi, la scuola, “ritenne di assumere un atteggiamento soft” nei confronti del ragazzo in difficolta’, il quale, nei restanti mesi di scuola, aveva poi tenuto una condotta migliore “tanto che la sua perdurante vivacita’ non era dissimile”, a fine anno, “da quella di altri compagni di classe”. (AGI)
Oll