CASSAZIONE: MOLESTIE AL TELEFONO, 12 MILA EURO DI RISARCIMENTO
(AGI) – Roma, 30 mag. – Si rischia di dover pagare un conto molto ’salato’ se si perseguita qualcuno con molestie via telefono. La Cassazione ha confermato una condanna inflitta dalla Corte d’appello di Reggio Calabria a una 48enne accusata di molestie telefoniche e ingiurie a una donna: l’imputata dovra’ cosi’ pagare una multa di 2.550 euro e un risarcimento danni alla parte offesa pari a 12 mila euro.
La Suprema Corte (prima sezione penale, sentenza n.21273) ha rigettato il ricorso presentato dal difensore della 48enne, dipendente dell’assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria, con cui, tra le altre cose, si lamentava l’”assenza di causale per la commissione dei reati contestati”, la “sommarieta’ delle indagini” e l’”eccessivita’ della somma di 12 mila euro liquidata a titolo di risarcimento del danno”.
Secondo i giudici di ‘Palazzaccio’, si legge nella sentenza depositata oggi, correttamente la Corte territoriale ha valutato gli indizi a carico dell’imputata, dalla testimonianza della persona offesa, la quale aveva dichiarato che la molestatrice l’aveva anche, in alcune occasioni, seguita per strada e suonato il campanello della sua abitazione, ai dati ricavati dai tabulati telefonici “attestanti la provenienza di numerose telefonate, concentrate in un solo mese, da utenze telefoniche intestate alla prevenuta e di una di esse dall’utenza dell’Assessorato”.
Alla luce di cio’, “il mancato accertamento della causale – scrivono gli ‘ermellini’ – verosimilmante nota alle protagoniste dei fatti, non incide sull’obiettivita’ e sull’imputabilita’ soggettiva delle condotte, di per se’ sufficienti a fondare la pronuncia di condanna”. In relazione poi alla somma di 12 mila euro per il risarcimento dei danni, questa “appare congruamente quantificata e giustificata in relazione alla lunga protrazione delle condotte lesive – aggiungono i supremi giudici – ed alla rilevanza ed intensita’ del pregiudizio che notoriamente le molestie insistentemente realizzate con il mezzo del telefono (tra l’altro ricorrendo ad oggettivamente allarmanti chiamate mute) recano al bene giuridico della tranquillita’ individuale”.
(AGI)
Oll