SCUOLA: CASSAZIONE, BAMBINI ASILO NON VANNO MAI LASCIATI SOLI
(AGI) – Roma, 27 apr. – I bambini di una scuola materna devono essere tenuti sempre sotto stretta sorveglianza da parte delle maestre o dei bidelli: se, infatti, un bimbo si fa male in un momento in cui e’ stato lasciato solo, anche per pochi minuti, il ministero deve risarcire i danni alla famiglia. Lo sottolinea la terza sezione civile della Cassazione, confermando una sentenza con cui la Corte d’Appello di Lecce aveva condannato il dicastero di Viale Trastevere a pagare i danni a due genitori, la cui figlia di 3 anni, si era ferita mentre era nel bagno della scuola. La bimba era stata accompagnata in bagno dalla maestra, la quale, pero’, si era subito allontanata per tornare in classe, dove aveva lasciato altri 26 bambini senza sorveglianza. La piccola, quindi, accidentalmente, si era fatta male con la cordicella dello scarico del bagno, il cui gancio si era rotto e, cadendo, le aveva colpito un occhio procurandole gravi lesioni.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 9906 ha rigettato il ricorso del ministero della Pubblica Istruzione, ricordando che “fra allievo e istituto scolastico, con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola, si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto. L’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumita’ nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso”. Infatti, sottolineano gli ‘ermellini’, “tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale, l’insegnante assume nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza”.
I giudici di merito, dunque, secondo la Cassazione, hanno “puntualmente individuato nella mancata sorveglianza, anche tramite l’ausilio di terzi”, come “il personale non docente della scuola materna”, il “titolo della responsabilita’ a carico dell’insegnante, che concretizzava non colpa grave o dolo, ma comunque era ad essa ascrivibile. Di qui la responsabilita’ del ministero”. (AGI)
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